IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  5  novembre  1962,  n. 1695, che, nel prevedere i
documenti  caratteristici  degli  ufficiali,  dei sottufficiali e dei
militari  di  truppa  dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e
della  Guardia  di  finanza,  stabilisce  che  con  regolamento siano
disciplinati  i  modelli dei documenti, gli elementi in base ai quali
compilarli,  i  periodi  di  tempo  e  gli  altri  casi  in cui vanno
compilati, le autorita' competenti alla compilazione e alla revisione
degli  stessi,  nonche'  quant'altro  occorra  per l'esecuzione della
stessa legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n.
1431,  emanato  in  attuazione  della predetta legge relativamente al
personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni,  in  materia di riordino del reclutamento, dello stato
giuridico  e  dell'avanzamento  degli  ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
  Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di
reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri;
  Visti  i  decreti  legislativi  12  maggio 1995, n. 196 e n. 198, e
successive  modificazioni,  in  materia di ruoli, reclutamento, stato
giuridico  e  avanzamento  del  personale  non  direttivo delle Forze
armate e dell'Arma dei carabinieri;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n.  215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199, recante disposizioni per la semplificazione dei procedimenti
in materia di ricorsi amministrativi;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia  di  tutela  delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
  Visto  il  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n. 135, recante
disposizioni in materia di trattamento di dati sensibili da parte dei
soggetti pubblici;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
espresso nella riunione del 24 aprile 2001;
  Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2002;
  Sulla proposta del Ministro della difesa;

                                Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Generalita'

  1.   I  documenti  caratteristici  hanno  lo  scopo  di  registrare
tempestivamente  il  giudizio  personale  diretto  ed  obiettivo  dei
superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare,
rilevando  le  capacita'  e  attitudini  dimostrate  ed  i  risultati
conseguiti.
  2.  Non  si procede alla redazione dei documenti caratteristici nei
confronti  degli  ufficiali  con il grado di tenente generale o grado
corrispondente.
  3.  I modelli dei documenti caratteristici sono conformi ai modelli
allegati al presente regolamento.
  4.  Il  trattamento  dei  dati  personali  contenuti  nei documenti
caratteristici e la successiva comunicazione degli stessi al militare
interessato  avvengono ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e in particolare degli articoli 9 e 10 della stessa legge.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amininistrazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio.  Restano  invariati il valore l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - La legge 5 novembre 1962, n. 1695, recante "Documenti
          caratteristici  degli  ufficiali,  dei  sottufficiali e dei
          militari    di    truppa   dell'Esercito,   della   Marina,
          dell'Aeronautica e della Guardia di finanza", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 27 dicembre 1962.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
          1965,  n.  1431,  recante  ""Documenti caratteristici degli
          ufficiali,  dei  sottufficiali  e  dei  militari  di truppa
          dell'Esercito,   della   Marina   e  dell'Aeronautica",  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 1966.
              -  Il  decreto  legislativo  30  dicembre 1997, n. 490,
          recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
          dell'avanzamento  degli  ufficiali,  a  norma  dell'art. 1,
          comma   97,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662"  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo
          e' stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000,
          n.  216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000.
              -  Il  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n. 298,
          recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
          dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
          a  norma  dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.  248  del  23  ottobre  2000.  Tale  decreto
          legislativo  e'  stato modificato dal decreto legislativo 3
          maggio 2001, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          117 del 22 maggio 2001.
              -  Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 196,
          recante  "Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in  materia  di riordino dei ruoli, modifica alle
          norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale
          non  direttivo  delle  Forze  armate"",  e'  pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
          maggio  1995.  Tale decreto legislativo e' stato modificato
          dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del
          30 marzo 2001.
              -  Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 198,
          recante  "Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in materia di riordino dei ruoli e modifica delle
          norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale
          non  direttivo  e non dirigente dell'Arma dei carabinieri",
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.   122  del  27  maggio  1995.  Tale  decreto
          legislativo  e' stato modificato dal decreto legislativo 28
          febbraio  2001, n. 83, pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001.
              - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
          "Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
          progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
          norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
          n.  331",  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          novembre  1971,  n.  1199,  recante  ""Semplificazione  dei
          procedimenti  in  materia  di  ricorsi  amministrativi", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
          1972.
              -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti amministrativi", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
              -  La  legge  31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela
          delle  persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento
          dei   dati   personali",   e'  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997.
              -  Il  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n. 135,
          recante  "Disposizioni  integrative della legge 31 dicembre
          1996,  n.  675,  sul trattamento di dati sensibili da parte
          dei   soggetti  pubblici",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999.
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ""Disciplina
          dell'attivita'  di  governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio dei ministri", e' pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 214 del 12 novembre
          1988; si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 4:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c)  le  materie  in cui manchi la disciplina parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e)  [l'organizzazione  del  lavoro  ed  i rapporti di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali].

          (Omissis).
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di "regolamento" sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 della legge
          31 dicembre 1996, n. 675 (v. nota alle premesse):
              "Art.  9  (Modalita'  di  raccolta e requisiti dei dati
          personali).  1.  I  dati  personali  oggetto di trattamento
          devono essere:
                a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
                b)  raccolti  e  registrati  per  scopi  determinati,
          espliciti  e  legittimi,  ed utilizzati in altre operazioni
          del  trattamento  in  termini  non  incompatibili  con tali
          scopi;
                c) esatti e, se necessario, aggiornati;
                d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
          finalita'  per  le  quali  sono  raccolti o successivamente
          trattati;
                e)    conservati    in   una   forma   che   consenta
          l'identificazione  dell'interessato per un periodo di tempo
          non  superiore  a  quello necessario agli scopi per i quali
          essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
              1-bis.  Il  trattamento  di  dati  personali  per scopi
          storici,   di   ricerca  scientifica  o  di  statistica  e'
          compatibile  con gli scopi per i quali i dati sono raccolti
          o  successivamente  trattati e puo' essere effettuato anche
          oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi".
              "Art. 10 (Informazioni rese al momento della raccolta).
          -  1.  L'interessato  o  la  persona  presso  la quale sono
          raccolti   i   dati  personali  devono  essere  previamente
          informati oralmente o per iscritto circa:
                a)  le  finalita'  e le modalita' del trattamento cui
          sono destinati i dati;
                b)   la   natura   obbligatoria   o  facoltativa  del
          conferimento dei dati;
                c)   le   conseguenze  di  un  eventuale  rifiuto  di
          rispondere;
                d)  i  soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
          dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
          dati medesimi;
                e) i diritti di cui all'art. 13;
                f)  il  nome, la denominazione o la ragione sociale e
          il  domicilio,  la  residenza  o la sede del titolare e, se
          designato, del responsabile.
              2. L'informativa di cui al comma l puo' non comprendere
          gli  elementi  gia' noti alla persona che fornisce i dati o
          la   cui   conoscenza  puo'  ostacolare  l'espletamento  di
          funzioni  pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
          perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma
          1, lettera e) e 14, comma 1, lettera d).
              3.  Quando  i  dati  personali non sono raccolti presso
          l'interessato,  l'informativa  di cui al comma 1 e' data al
          medesimo  interessato all'atto della registrazione dei dati
          o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
          prima comunicazione.
              4.  La  disposizione  di  cui al comma 3 non si applica
          quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di
          mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
          rispetto  al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
          del  Garante,  impossibile,  ovvero  nel caso in cui i dati
          sono  trattati  in base ad un obbligo previsto dalla legge,
          da   un  regolamento  o  dalla  normativa  comunitaria.  La
          medesima  disposizione  non  si applica, altresi', quando i
          dati   sono   trattati  ai  fini  dello  svolgimento  delle
          investigazioni   di   cui   all'art.   38  delle  norme  di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura   penale,   approvate   con  decreto  legislativo
          28 luglio  1989,  n.  271,  e  successive modificazioni, o,
          comunque,  per  far  valere  o difendere un diritto in sede
          giudiziaria,    sempre    che   i   dati   siano   trattati
          esclusivamente   per   tali  finalita'  e  per  il  periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento".